Si riporta il testo integrale dell’interrogazione orale presentata dal Presidente del Gruppo di Autonomia Responsabile, dott. Renzo Tondo in data 6 ottobre 2015 sull’argomento in oggetto.
XI LEGISLATURA – ATTI CONSILIARI – PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE N.
Il sottoscritto Consigliere regionale Renzo TONDO (AR),
PREMESSO che la legge regionale 2/09/1981 n.63 e successive modifiche e integrazioni, concernente provvedimenti per la realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile, l’articolo 3 della legge regionale 18/04/1990n.40 e il Decreto n. AMB/244, hanno approvato e reso a tutti gli effetti esecutoria la convenzione di data 19/03/1990 n. 5124 di repertorio (Art.2) con cui la Società COMERGAS S.p.A. ha assunto l’obbligo di eseguire, mediante affidamento in concessione, il 1^ lotto dei lavori di costruzione degli impianti di distribuzione di gas combustibili, nonché di assumere la gestione del relativo pubblico servizio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, per la durata di anni trenta, nei territori dei Comuni di Enemonzo, Preone, Raveo, Socchieve, Villa Santina, Andreis Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo;
VISTO il decreto n. AMB/577 di data 19/07/1990, con il quale l’assessore regionale all’ambiente ha confermato l’approvazione della succitata convenzione rep 5124 di data 19 marzo 1990, così come modificata con atto aggiuntivo di data 19 luglio 1990, rep 5169;
VISTA la nota di data 29 aprile 1998, prot. n.82/98 della Società AGIPGAS di Roma, con la quale è stato inviato l’atto di fusione mediante incorporazione della COMERGAS S.p.A. nella AGIPGAS S.p.A. datato 16 dicembre 1997;
RITENUTO, che la convenzione, ai sensi dell’articolo 17, ha una durata di trenta anni con decorrenza dal 1 giugno 1999 fino al 31 maggio 2029 compreso;
RILEVATO che il direttore della Direzione Regionale dell’ambiente con decreto n. AMB 453 del 26 luglio 2001, all’articolo 4 stabilisce: l’inizio della concessione trentennale relativa alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di gas metano decorre dal 1 giugno 1999 fino al 31 maggio 2029, come stabilito dall’articolo 17 della convenzione n. rep 5124 dd. 19 marzo 1990; e all’articolo 3 dello stesso decreto n. AMB 453 del 2001: in applicazione dell’articolo 5 della convenzione più volte citata, stabilisce che le quote di proprietà degli impianti sono della Regione e della Società AGIPGAS S.p.A. rispettivamente nella percentuale del 64,81% e del 35,19%;
CONSIDERATO che originariamente l’ufficio storico per la gestione tecnica e commerciale delle reti gas del metano e del GPL era indicato in Convenzione presso il Comune di Villa Santina ma che, nel corso degli anni ed in ottemperanza al decreto Letta si è perso nel territorio ogni riferimento per la gestione commerciale e tecnica relative ai paesi serviti dalla rete gas metano, lasciando i Comuni della Carnia ed i loro abitanti sprovvisti di validi riferimenti e rimanendo unicamente in capo all’unità operativa di Villa Santina la gestione residuale delle reti canalizzate GPL;
CONSIDERATO altresì che la stessa Convenzione prevedeva il mantenimento degli uffici di Villa Santina quale riferimento per tutti i Comuni, quindi anche per i rimanenti serviti direttamente da Eni S.p.A. reti canalizzate GPL (Enemonzo, Preone, Raveo, Socchieve, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo), con un quotidiano servizio di apertura al pubblico della medesima sede;
APPURATO che la Convenzione prevedeva, assieme ad altri numerosi vincoli bilaterali, anche ed espressamente l’obbligatorietà del mantenimento degli uffici di riferimento della concessionaria in loco;
PRESO ATTO che in data 12/07/2014 usciva il bando per la gestione delle reti canalizzate di gas GPL (appalto di servizi n.237566 – 2014) in cui al lotto n. 17 prevedeva “Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella Provincia di Udine (nei Comuni di Paularo, Forni di Sopra, Forni di Sotto) e al lotto n.18 rispettivamente “Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su impianti (centrale GPL e rete di distribuzione ) e gestione amministrativa della clientela nella Provincia di Pordenone (nei comuni di Barcis, Andreis, Cimolais, Claut);
VISTO che la situazione sopra descritta rappresenta una discrasia in quanto, in presenza di una Convenzione tuttora vigente e valida fino al 31 maggio 2029, non risulta chiaro il motivo dell’emanazione del suddetto bando di gara per la gestione commerciale e tecnica delle reti canalizzate GPL delle zone succitate in Provincia di Udine e Pordenone, di proprietà regionale per il 64,81%, per le quali da 24 anni esiste un valido ufficio di riferimento dedicato ad una popolazione massimamente anziana e distribuita su di un territorio vasto e complicato da gestire;
RILEVATO che contravvenendo alle prescrizioni della Convenzione si concretizzerebbe nell’immediatezza la possibile chiusura degli uffici di Villa Santina con il passaggio e l’affidamento della gestione delle reti canalizzate a gestore diverso, disattendendo al contempo: la ratio della Convenzione nella possibilità di una immediata gestione commerciale e tecnica del territorio, il senso degli investimenti regionali e le necessità di assistenza degli abitanti e delle amministrazioni comunali di paesi parecchio decentrati e già disagiati dalla dislocazione geografica e dal tipo di prodotto loro offerto attraverso le reti canalizzate GPL;
ANALIZZATE le varie condizioni sottoscritte in Convenzione, che obbligano la Regione ad accettare la fornitura di prodotto destinato alle reti canalizzate fornito unicamente da Eni S.p.A. e parimenti impediscono ad Eni S.p.A. ad operare subappalti in favore di terzi non facenti parte della società Eni S.p.A. stessa, obbligando al contempo la Società al mantenimento del servizio in loco aperto al pubblico, come accaduto sino ad oggi da 24 anni a questa parte;
TUTTO CIÒ PREMESSO
INTERROGA LA PRESIDENTE DELLA REGIONE
Per conoscere:
1) Se non ritenga opportuno vigilare ed agire a tutela del mantenimento degli uffici della società concessionaria nella sede di Villa Santina, in riferimento all’area intercomunale interessata dal servizio;
2) se non ritenga opportuno, conseguentemente, attivarsi affinché la gestione venga affidata a gestori diversi da quello previsto dalla Convenzione.
Trieste, 06.10.2015
Renzo TONDO